Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 03/03/1999 (Rv. 523779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - COMMISSIONI INTERNE E CONCILIAZIONI AZIENDALI | Ordinanza del tribunale dichiarativa dell'inammissibilità - Del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - COMMISSIONI INTERNE E CONCILIAZIONI AZIENDALI
L'ordinanza con la quale il Tribunale dichiari inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. avverso un provvedimento di natura cautelare non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che trattasi di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione della ritenuta inammissibilità del reclamo (nella specie, inapplicabilità del procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti adottati ex art. 703 cod. proc. civ.), atteso che la pronuncia sulla ammissibilità o meno del reclamo, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)