Sez. 3, Sentenza n. 944 del 25/03/1972 (Rv. 357215 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI - DANNO PER INVALIDITA TEMPORANEA DEL LAVORATORE - COMPENSABILITA CON L'INDENNITA PER INFORTUNIO O MALATTIA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI - DANNO PER INVALIDITA TEMPORANEA DEL LAVORATORE - COMPENSABILITA CON L'INDENNITA PER INFORTUNIO O MALATTIA - ESCLUSIONE.*
Il principio della compensatio lucri cum damno puo operare solo quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale abbiano radice nella stessa serie causale, si presentino, cioe, come due aspetti contrapposti dello stesso fatto, avente in se l'idoneita a determinare oltre il danno anche l'effetto vantaggioso. Non puo pertanto ravvisarsi un rapporto causale tra il fatto dannoso (nella specie, inabilita temporanea di un prestatore d'opera) o il diritto a retribuzione o indennita dovuta dal datore di lavoro a favore del prestatore d'opera per infortunio o malattia a norma dell'art 2110 cod civ, trattandosi in quest'ultima ipotesi dell'adempimento di una obbligazione la cui fonte e insita nella legge e non nell'illecito. (V 3102'69, mass n 343041).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)