Sez. 2, Sentenza n. 1694 del 12/03/1984 (Rv. 433768 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - FACOLTÀ DI PROCURARE L'ACQUISTO DELLA COSA VENDUTA INDIPENDENTEMENTE DA OGNI INTERVENTO DEL COMPRATORE - PRETESA VERSO QUEST'ULTIMO DI UNA COOPERAZIONE ALL'ADEMPIMENTO MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI UN ATTO PUBBLICO DI ACQUISTO DIRETTAMENTE DAL TERZO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - FACOLTÀ DI PROCURARE L'ACQUISTO DELLA COSA VENDUTA INDIPENDENTEMENTE DA OGNI INTERVENTO DEL COMPRATORE - PRETESA VERSO QUEST'ULTIMO DI UNA COOPERAZIONE ALL'ADEMPIMENTO MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI UN ATTO PUBBLICO DI ACQUISTO DIRETTAMENTE DAL TERZO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art. 1206 cod. civ. il creditore in tanto è tenuto a cooperare all'adempimento del debitore in quanto tale cooperazione sia necessaria e l'accertamento di tale necessità di cooperazione deve essere compiuta con riferimento alla portata obiettiva della obbligazione medesima, nel senso che l'attuazione del rapporto obbligatorio non sia giuridicamente possibile senza il concorso del creditore. Pertanto, il venditore di cosa altrui, che indipendentemente da ogni intervento del compratore, ha la scelta di diverso strumento negoziale per procurare al compratore l'acquisto della cosa venduta (acquisto diretto della proprietà dal terzo titolare o induzione di quest'ultimo ad intervenire al fine di attuare il trasferimento del diritto con negozio unilaterale), non può pretendere dal compratore medesimo una cooperazione allo adempimento non obiettivamente necessaria ed alla quale non sia tenuto, quale quella di stipulare un atto pubblico di acquisto direttamente dal terzo, con la conseguenza che non può imputarsi al compratore stesso il mancato acquisto della proprietà per il rifiuto di stipulare quell'atto con il terzo. (V 609/80, mass n 403997; (V 4449/76, mass n 383167; (V 3289/75, mass n 377406).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)