Sez. 2, Sentenza n. 609 del 25/01/1980 (Rv. 403997 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DEL VENDITORE - MODALITA - PATTUIZIONE CON IL TERZO DIRETTA A FAR ALIENARE IL BENE AL COMPRATORE O A CONFERIRE A QUEST'ULTIMO MANDATO IRREVOCABILE A VENDERE IL BENE MEDESIMO - NOVAZIONE OGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DEL VENDITORE - MODALITA - PATTUIZIONE CON IL TERZO DIRETTA A FAR ALIENARE IL BENE AL COMPRATORE O A CONFERIRE A QUEST'ULTIMO MANDATO IRREVOCABILE A VENDERE IL BENE MEDESIMO - NOVAZIONE OGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
L'adempimento dell'Obbligo del venditore di cosa altrui puo avvenire non solo con l'acquisto da parte sua della cosa del terzo, secondo la previsione dell'art 1478 cod civ, ma anche, quando sia espressamente pattuito, inducendo il terzo titolare ad alienare il bene direttamente al compratore ovvero a conferire al medesimo, o a persona di sua fiducia, mandato irrevocabile a vendere detto bene, cosi da assicurare allo stesso compratore lo strumento ed il potere di disporre il trasferimento della cosa a se o ad altri, e, pertanto, una tale pattuizione non produce novazione oggettiva del contratto, ma soltanto modificazione delle modalita di esecuzione della obbligazione gravante sul venditore di cosa altrui. (V 4449/76, mass n 383167; (V 3289/75, mass n 377406).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1555, Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)