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Sez. 2, Sentenza n. 7054 del 05/07/1990 (Rv. 468115 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - OBBLIGO DEL VENDITORE DI FAR ACQUISTARE LA PROPRIETÀ DEL BENE AL COMPRATORE - ADEMPIMENTO - MODALITÀ - STIPULA DELLA VENDITA DIRETTAMENTE CON IL TERZO PROPRIETARIO - NECESSITÀ DI SPECIFICA PATTUIZIONE - OBBLIGO DI COOPERAZIONE DEL COMPRATORE - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE IN MATERIA FISCALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468115-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - OBBLIGO DEL VENDITORE DI FAR ACQUISTARE LA PROPRIETÀ DEL BENE AL COMPRATORE - ADEMPIMENTO - MODALITÀ - STIPULA DELLA VENDITA DIRETTAMENTE CON IL TERZO PROPRIETARIO - NECESSITÀ DI SPECIFICA PATTUIZIONE - OBBLIGO DI COOPERAZIONE DEL COMPRATORE - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE IN MATERIA FISCALE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di vendita di cosa altrui avente effetti meramente obbligatori, l'obbligazione del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della cosa può essere adempiuta non solo mediante l'acquisto della cosa da parte del soggetto obbligato con l'effetto legale (art. 1478, secondo comma, cod. civ.) di far divenire proprietario l'acquirente, ma anche con il procurare la stipulazione della vendita direttamente con il terzo proprietario al compratore, inserendo all'uopo nel contratto apposita clausola che preveda come obbligatoria la cooperazione del compratore (il quale in Mancanza non sarebbe tenuto a prestarla), senza che tale clausola possa ritenersi contraria a norme imperative in materia fiscale (con riguardo all'imposta di registro dovuta per ogni trasferimento del bene) operando sul diverso piano dello adempimento dell'Obbligo del venditore di cosa altrui ed inserendosi in funzione strumentale in uno dei modi di adempimento del suddetto Obbligo. (V 1394/84, mass n 433768; (Conf 1116/80, mass n 404600; (Conf 4037/80, mass n 407949).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1479, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)