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Sez. 2, Sentenza n. 1615 del 18/03/1981 (Rv. 412286 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO DI FORNITURA DI LIBRI - STIPULAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESPLETANTE IN UN CAPOLUOGO DI PROVINCIA, PER L'INESISTENZA DI BIBLIOTECA GOVERNATIVA, IL SERVIZIO DI LETTURA E PRESTITO DEI LIBRI - NULLITA - DELIBERA DELLA GIUNTA AUTORIZZATIVA DEL PAGAMENTO DI ALCUNE RATE RELATIVE ALLA PREDETTA FORNITURA - CONVALIDA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412286-01

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO DI FORNITURA DI LIBRI - STIPULAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESPLETANTE IN UN CAPOLUOGO DI PROVINCIA, PER L'INESISTENZA DI BIBLIOTECA GOVERNATIVA, IL SERVIZIO DI LETTURA E PRESTITO DEI LIBRI - NULLITA - DELIBERA DELLA GIUNTA AUTORIZZATIVA DEL PAGAMENTO DI ALCUNE RATE RELATIVE ALLA PREDETTA FORNITURA - CONVALIDA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

Poiche elemento essenziale dei contratti riguardanti gli enti pubblici, la Mancanza del quale ne comporta la nullita, e la provenienza della manifestazione di volonta dall'organo a cui e attribuita la legale rappresentanza di tali enti, e affetto da nullita, e quindi non vincolante per il comune interessato, il contratto di fornitura di libri stipulato dal direttore della biblioteca comunale che in un capoluogo di provincia espleti, ai sensi dell'art 1 della legge 24 aprile 1941 n 393 (contenente Disposizioni sulle biblioteche dei comuni capoluoghi di provincia), per l'inesistenza di biblioteca governativa, il servizio di lettura, e prestito dei libri e quanto ad esso connesso, dato che detta legge si limita a prevedere (art 4) la deliberazione, da parte dell'ente di appartenenza della biblioteca espletante in via surrogatoria il menzionato servizio, di un regolamento concernente, tra l'altro, l'incremento del materiale librario, ma non deroga alle regole generali sulla formazione e manifestazione della volonta dell'ente medesimo. Vertendosi in tema di nullita, che non ammette convalida, nessuna efficacia sanante puo essere riconosciuta alla delibera di giunta che abbia autorizzato il pagamento di alcune rate relative alla suindicata fornitura. (V 708/74, mass n 368544; (V 1815/69, mass n 340908).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151, Legge 24/04/1941 num. 393 art. 1, Legge 24/04/1941 num. 393 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)