Sez. L, Sentenza n. 12386 del 19/09/2000 (Rv. 540253 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali e assistenziali sottratti "ratione temporis" al regime di cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 - Ritardato adempimento - Applicabilità, per effetto delle sentenze costituzionali n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, del regime dettato, fino all'operatività dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994, dall'art. 429 cod.proc.civ. per i crediti di lavoro - Conseguenze in ordine alla disciplina degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Con riguardo a fattispecie non soggette, "ratione temporis" alla disposizione dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 e tenendo conto degli effetti delle sentenze costituzionali n.156 del 1991 e n. 196 del 1993, anche ai crediti previdenziali e assistenziali va applicato lo stesso regime giuridico che l'art. 429 cod.proc.civ. dettava per i crediti di lavoro fino all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994. Ne consegue che, nell'ambito temporale considerato, anche per i suddetti crediti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono non un accessorio dei crediti stessi, ma una componente essenziale dell'oggetto, individuato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione fino al pagamento. Ciò comporta, come corollario, che il ritardo nell'adempimento dei crediti contraddistinti da questo regime giuridico non è regolato dai principi della responsabilità contrattuale di cui è espressione l'art. 1224 cod.civ. (il quale contempla, invece, obbligazioni accessorie ma tuttavia autonome, di natura risarcitoria, e che, in quanto tali, trovano il loro presupposto nell'inadempimento imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 cod.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)