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Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 07/03/1984 (Rv. 433653 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - PENDENZA DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO CONTRO L'IMPRESA ASSICURATRICE - SOPRAVVENUTA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI QUEST'ULTIMA - TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEL SUO PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA - EX LEGGE N. 738 DEL 1978 - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - INTERVENTO O CHIAMATA IN CAUSA DI DETTA IMPRESA CESSIONARIA - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433653-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - PENDENZA DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO CONTRO L'IMPRESA ASSICURATRICE - SOPRAVVENUTA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI QUEST'ULTIMA - TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEL SUO PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA - EX LEGGE N. 738 DEL 1978 - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - INTERVENTO O CHIAMATA IN CAUSA DI DETTA IMPRESA CESSIONARIA - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento d'ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (secondo la previsione dell'art. 1 del decreto legge 26 settembre 1978 n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978 n. 738), nella prosecuzione del giudizio è ammissibile l'intervento, come la chiamata in causa, di detta impresa cessionaria, in nome dell'istituto nazionale delle assicurazioni (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada), senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento e del decorso del termine di sei mesi dall'invio della relativa istanza (previsti dall'art. 8 del citato decreto con riguardo alla diversa ipotesi dell'instaurazione ex novo del giudizio). (Conf 6624/83, mass n 431353; (Conf 2677/83, mass n 427568).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)