Sez. L, Sentenza n. 1025 del 08/02/1985 (Rv. 439172 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni di un contratto collettivo postcorporativo e non efficace erga omnes è incensurabile in Sede di legittimità ove condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. (nella specie, è stata confermata la sentenza che aveva ritenuto la computabilità, anche ai fini della quattordicesima mensilità, del premio aziendale previsto dal C.C.n.L. del 1970 per i dipendenti da aziende commerciali). (V 1083/84, mass n 433239; (Conf 2469/83, mass n 427338; (Conf 2357/83, mass n 427214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)