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Sez. L, Sentenza n. 2469 del 07/04/1983 (Rv. 427338 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - (FATTISPECIE IN TEMA DI CORRESPONSIONE DEL PREMIO AZIENDALE AI DIPENDENTI DELLA STANDA).*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427338-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - (FATTISPECIE IN TEMA DI CORRESPONSIONE DEL PREMIO AZIENDALE AI DIPENDENTI DELLA STANDA).*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole di un contratto collettivo post-corporativo e non efficace erga omnes, traducendosi in un accertamento dell'effettiva volontà delle parti stipulanti non è censurabile in Sede di legittimità, ove condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra è stata confermata la sentenza con la quale i giudici del merito avevano affermato che il premio aziendale di cui all'art. 161 del contratto collettivo 21 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali doveva essere corrisposto anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre della stessa sentenza è stata pronunziata la Cassazione nella parte in cui escludeva che identico trattamento dovesse essere riservato alla liquidazione dell'integrazione di detto premio, stabilita con norma transitoria di un accordo aziendale 5 luglio 1974 per i dipendenti della S.P.a. Standa). (V 492/82, mass n 418186; (V 2069/81, mass n 412785; (V 738/79, mass n 396913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 21/07/1970 num. 161, Contr. Coll. 05/07/1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)