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Sez. 5, Sentenza n. 13317 del 07/06/2006 (Rv. 590731 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Esecuzione mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione nel relativo albo - Ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Legittimità - Presupposti.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590731-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari impositivi, prevista dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la notificazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune, solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del comune di domicilio fiscale e non è sufficiente che il messo comunale attesti che il contribuente, pur avendo il domicilio fiscale nel comune, non risulta reperibile né avere alcuna abitazione, ma è necessario che indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l'irreperibilità del destinatario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)