Sez. 1, Sentenza n. 6670 del 24/03/2006 (Rv. 587785 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Titolo di soggiorno - Decorrenza del termine per la richiesta - Data di ingresso in Italia - Prova - Onere - Spettanza allo straniero - Modalità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno, di cui agli artt. 5, secondo comma, e 13, secondo comma, lettera b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("in parte qua" non modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), incombe sullo straniero, colto in Italia senza il permesso di soggiorno, l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, con previsione inderogabile, mediante l'apposizione sul passaporto del timbro di ingresso, specificativo della data, che il personale addetto ai varchi di frontiera è obbligato ad apporre a richiesta, al fine di consentire a chi entri legalmente nel territorio dello Stato (munito di passaporto e visto di ingresso) l'accertamento pubblico della data di tale ingresso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 7, Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)