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Sez. 1, Sentenza n. 16570 del 23/08/2004 (Rv. 576078 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Opposizione - Titolo di soggiorno - Decorrenza del termine per la richiesta - Data di ingresso in Italia - Prova - Onere - Spettanza allo straniero - Modalità.
Stato
decisa il 2004-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576078-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno, di cui agli artt. 5, comma secondo, e 13, comma secondo, lett. b, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("in parte qua" non modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), incombe sullo straniero, colto in Italia senza il permesso di soggiorno, l'onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del dPR 31 agosto 1999, n. 394, con previsione inderogabile, mediante l'apposizione sul passaporto del timbro di ingresso, specificativo della data, che il personale addetto ai varchi di frontiera è obbligato ad apporre a richiesta, al fine di consentire a chi entri legalmente nel territorio dello Stato (munito di passaporto e visto di ingresso) l'accertamento "pubblico" della data di tale ingresso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)