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Sez. L, Sentenza n. 3269 del 09/02/2025 (Rv. 673781-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo - Compensazione impropria - Effetto automatico del pagamento della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali - Richiesta all'INPS o autorizzazione dello stesso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673781-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA

Il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 148 del 2015 configura un'ipotesi di compensazione impropria che opera in modo automatico, per effetto e alla data del pagamento all'INPS della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, senza necessità di alcuna richiesta di parte, né di autorizzazione da parte dell'Istituto.

Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)