Sez. L, Sentenza n. 3269 del 09/02/2025 (Rv. 673781-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo - Compensazione impropria - Effetto automatico del pagamento della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali - Richiesta all'INPS o autorizzazione dello stesso - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
Il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 148 del 2015 configura un'ipotesi di compensazione impropria che opera in modo automatico, per effetto e alla data del pagamento all'INPS della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, senza necessità di alcuna richiesta di parte, né di autorizzazione da parte dell'Istituto.
Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)