Sez. 5, Sentenza n. 6193 del 16/03/2007 (Rv. 597896 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Diritto al rimborso - Traslazione dell'imposta - Impedimento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Nell'ordinamento fiscale non è dato ravvisare una regola generale secondo cui la traslazione del carico di un qualunque tributo costituisce un impedimento al rimborso dello stesso, sicché tale impedimento deve essere espressamente previsto dalle singole leggi d'imposta, come è nel caso dei diritti doganali all'importazione, ma non, invece, per l'IVA. Ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso da parte del soggetto passivo dell'IVA, cedente o prestatore del servizio, non assume rilievo l'avvenuta rivalsa dell'imposta sul cessionario, disponendo quest'ultimo, in caso di pagamento di IVA non dovuta in rivalsa, di un'azione di ripetizione nei confronti del cedente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)