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Sez. 1, Sentenza n. 306 del 20/01/1997 Cc. (dep. 14/02/1997) Rv. 206869 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Ordinanza del G.I.P. e ordinanza del giudice del riesame - Stretto collegamento e complementarità - Sussistenza - Reciproca integrazione delle motivazioni - Possibilità.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206869-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato allorché in quest'ultimo siano indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274, e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)