Sez. L, Sentenza n. 1925 del 28/05/1976 (Rv. 380721 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - TRASFORMAZIONE E VENDITA DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA - ESERCIZIO - CONFIGURABILITA - ASSOCIAZIONE DI AGRICOLTORI - ATTIVITA DI RACCOLTA E ALIENAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI - IMPRESA AGRICOLA - SUSSISTENZA.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - TRASFORMAZIONE E VENDITA DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA - ESERCIZIO - CONFIGURABILITA - ASSOCIAZIONE DI AGRICOLTORI - ATTIVITA DI RACCOLTA E ALIENAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI - IMPRESA AGRICOLA - SUSSISTENZA.*
L'attivita di trasformazione e vendita della produzione zootecnica, essendo connessa alla produzione del bestiame allevato, ben puo essere ritenuta connessa alla coltivazione del fondo e chi l'esercita deve essere definito imprenditore agricolo. Pertanto, qualora vari agricoltori di una determinata zona, anziche provvedere direttamente e singolarmente alla lavorazione, manipolazione e vendita del prodotto, si riuniscano in un organismo associativo unitario - quale che sia la Forma esterna di esso, ed anche se con personalita giuridica distinta da quella dei soggetti associati - e affidino a detto organismo le operazioni di raccolta dei singoli agricoltori e quelle di preparazione per l'alienazione e di alienazione, l'attivita svolta dall'organismo medesimo, essendo meramente sostitutiva di quella che i singoli soci componenti potrebbero direttamente compiere in connessione con l'allevamento del bestiame e la produzione del latte, e ad essi immediatamente riferibile e si presenta, percio, pure essa connessa sotto ogni profilo con l'attivita primaria di produzione agraria degli agricoltori-allevatori associati. (V 3242/74, mass n 371758; (V 1961/74, mass n 370192; (V 3283/72, mass n 361108; (V 2004/70, mass n 348078; (V 1540/65, mass n 312934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)