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Sez. L, Sentenza n. 4015 del 16/06/1986 (Rv. 446840 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DA PARTE DI UN ENTE COOPERATIVO CON PERSONALITÀ GIURIDICA PROPRIA - IRRILEVANZA - PRESENZA FRA GLI ASSOCIATI DI SOGGETTI NON AGRICOLTORI - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446840-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DA PARTE DI UN ENTE COOPERATIVO CON PERSONALITÀ GIURIDICA PROPRIA - IRRILEVANZA - PRESENZA FRA GLI ASSOCIATI DI SOGGETTI NON AGRICOLTORI - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o ai fini dell'iscrizione presso le assicurazioni previdenziali obbligatorie, è da qualificare agricola l'attività di trasformazione, e successiva alienazione, dei prodotti agricoli la quale, ancorché svolta da un ente cooperativo con personalità giuridica propria e distinta da quella degli associati, sia connessa, complementare od accessoria all'attività di coltivazione dei fondi da cui tali prodotti provengono, espletata dai detti soci. Nè tale collegamento economico-funzionale è escluso dalla presenza fra gli associati di soggetti non agricoltori, ove l'utilità derivante dai prodotti conferiti da costoro sia meramente secondaria rispetto alla prevalente utilità conseguita dalla lavorazione dei prodotti degli altri associati. (Conf 6992/82, mass n 424656; (Conf 1857/77, mass n 385582; (Conf 1925/76, mass n 380721; (Conf 3473/75, mass n 377643).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 200, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)