Sez. 6, Sentenza n. 19509 del 07/04/2016 Cc. (dep. 11/05/2016) Rv. 267175 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE | Revoca e sostituzione delle misure - Indagato che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi - Obbligo per il giudice di assumerne l'interrogatorio - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 299, comma terzo-ter, cod. proc. pen., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli giĆ valutati, posto che permane in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)