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Sez. 3, Sentenza n. 55122 del 29/09/2016 Cc. (dep. 29/12/2016) Rv. 268842 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE | Revoca e sostituzione delle misure - Indagato che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi - Obbligo per il giudice di assumerne l'interrogatorio - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268842-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a procedere all'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 293, comma 3-ter, cod. proc. pen., qualora, a fronte di quanto prospettato, escluda motivatamente l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, ma non anche nel caso in cui ritenga non concludenti o non decisivi gli elementi posti alla base della richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)