Sez. 3, Ordinanza n. 397 del 07/05/1998 (Rv. 515181 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Periodo feriale - Rigetto di opposizione di terzo all'esecuzione - Impugnazione - Operatività della sospensione - Esclusione - Contrapposte domande per responsabilità aggravata - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
L'impugnazione della sentenza di rigetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione si sottrae alla sospensione feriale dei termini ancorché opponente e opposto abbiano avanzato, nel giudizio conclusivo con la sentenza impugnata, accessorie e consequenziali domande ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., non oggetto di autonoma impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)