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Sez. 1, Sentenza n. 5566 del 25/10/1982 (Rv. 423305 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE DI UN TERRENO PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - INIZIO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - ILLECITO ISTANTANEO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PREESISTENTE ILLECITO PERMANENTE DELLA P.A. - CESSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423305-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE DI UN TERRENO PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - INIZIO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - ILLECITO ISTANTANEO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PREESISTENTE ILLECITO PERMANENTE DELLA P.A. - CESSAZIONE.*

Nell'ipotesi di occupazione irreversibile - non seguita dal decreto di espropriazione - di un terreno per l'esecuzione di un'opera pubblica, l'inizio della realizzazione dell'opera, determinando la definitiva sostanziale perdita del bene da parte del proprietario e l'acquisizione, anch'essa definitiva, dell'immobile nella sfera di appartenenza dell'ente pubblico, con l'assoggettamento dello stesso al regime giuridico dei beni di proprietà pubblica - integra un illecito istantaneo (con il conseguente diritto del proprietario al risarcimento del danno per la perdita definitiva del diritto di proprietà), in presenza del quale non resta in vita la situazione antigiuridica collegata all'anteriore illecito permanente per la protrazione dell'occupazione oltre il biennio né il correlativo diritto del proprietario al risarcimento del danno, data l'impossibilità di costringere la P.a. Alla cessazione del comportamento antigiuridico con la rimozione dell'opera realizzata. (V 2556/81, mass n 399612; (V 1588/80, mass n 405163; (V 3243/79, mass n 399612).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)