Sez. L, Sentenza n. 2765 del 04/04/1990 (Rv. 466386 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - RAPPORTO DI LAVORO PROSEGUITO NELLA VIGENZA DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CALCOLO PER IL PERIODO SINO AL 31 MAGGIO 1982 - CRITERI - PRESUPPOSTO - CARATTERE PIÙ O MENO FAVOREVOLE DEL TRATTAMENTO CONVENZIONALE DI DETTA INDENNITÀ PER IL MEDESIMO PERIODO - INCLUSIONE DI UN'EROGAZIONE COLLEGATA A CONDIZIONI VENUTE AD ESISTENZA SUCCESSIVAMENTE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - RAPPORTO DI LAVORO PROSEGUITO NELLA VIGENZA DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CALCOLO PER IL PERIODO SINO AL 31 MAGGIO 1982 - CRITERI - PRESUPPOSTO - CARATTERE PIÙ O MENO FAVOREVOLE DEL TRATTAMENTO CONVENZIONALE DI DETTA INDENNITÀ PER IL MEDESIMO PERIODO - INCLUSIONE DI UN'EROGAZIONE COLLEGATA A CONDIZIONI VENUTE AD ESISTENZA SUCCESSIVAMENTE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Con riguardo a rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della legge 29 maggio 1982 n. 297, la Determinazione dell'indennità di anzianità per il periodo sino al 31 maggio 1982 - la quale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della stessa legge, va calcolata secondo la disciplina vigente sino alla data suddetta e con applicazione delle Disposizioni (in tema di rivalutazione annuale) dei commi quarto e quinto dell'art. 2120 (nuovo testo) cod. civ. - deve essere compiuta alla stregua degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel loro testo originario) sull'ipotetico presupposto che il rapporto sia venuto meno alla data anzidetta ed il risultato di tale operazione, meramente contabile, va a confluire, come una sua componente, nel trattamento di fine rapporto, il quale, pur formato, in relazione ai due distinti periodi, con diversi criteri di calcolo, conserva un carattere unitario. Pertanto, ove occorra stabilire se il trattamento convenzionale dell'indennità di anzianità per il periodo suindicato sia o no più favorevole di quello legale, non può considerarsi compresa nel primo un'erogazione collegata, ai sensi della contrattazione collettiva, a condizioni venute ad esistenza non già al momento dell'indicata ipotetica Estinzione del rapporto bensì in un momento successivo e cioè nel vigore della nuova normativa. (nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva ritenuto fondata la pretesa del lavoratore alla Determinazione legale dell'indennità di anzianità con il computo della cosiddetta trasferta forfettizzata, dell'emolumento auto-moto e del compenso per lavoro straordinario, la S.C. ha confermato la decisione, osservando come, nel confronto fra trattamento legale e convenzionale, non potesse considerarsi compresa in quest'ultimo l'erogazione di quattro mensilità di retribuzione collegata alle dimissioni del lavoratore intervenute nel vigore della legge n. 297 del 1982). (V 9541/87, mass n 456621; (V 6800/86, mass n 448914; (V 3552/86, mass n 446486; (V 97/86, mass n 443750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)