Sez. L, Sentenza n. 24350 del 01/12/2010 (Rv. 615735 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Disposta con ordinanza cautelare - Invito del datore di lavoro alla ripresa del servizio - Termine previsto dall'art. 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
La disposizione dell'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, stabilita per le sentenze che dispongono la reintegrazione, deve intendersi analogicamente estesa anche ai provvedimenti cautelari di eguale contenuto, non rilevando in senso contrario, la circostanza che ad essi non sia seguito il giudizio di merito; ne consegue che, nell'ipotesi in cui il lavoratore, licenziato e successivamente reintegrato con provvedimento d'urgenza, non riprenda il lavoro nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso rivoltogli dal datore di lavoro (ovvero nel diverso termine indicato nel suddetto provvedimento), il rapporto deve ritenersi risolto, con preclusione dell'esercizio di opzione per l'indennità sostitutiva. (Nella specie, la lavoratrice - che all'esito del provvedimento cautelare di reintegra non aveva ripreso servizio, rendendosi così destinataria di una sanzione disciplinare per l'ingiustificata assenza - aveva esercitato la detta opzione all'esito della sentenza di merito che aveva poi riconosciuto le sue ragioni; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva l'opzione esercitata dalla lavoratrice comunque nel termine di 30 giorni dall'invito a riprendere l'attività lavorativa rivoltale dopo il rigetto del reclamo in sede cautelare, e quando la causa era stata già decisa nel merito, sicchè il titolo per l'esercizio del diritto di opzione era costituito non più dall'ordinanza cautelare ma dal dispositivo della sentenza e il licenziamento era intervenuto nel corso dello "spatium deliberandi" riconosciuto alla lavoratrice per decidere se dare corso alla reintegra ovvero optare per l'indennità sostitutiva).
Riferimenti normativi: Legge 06/05/1970 num. 3000 art. 18 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)