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Sez. L, Sentenza n. 1254 del 28/01/2003 (Rv. 560050 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Disposta con ordinanza cautelare - Invito del datore di lavoro alla ripresa del servizio nel termine previsto dall'art. 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Mancata adesione del lavoratore all'invito - Conseguenze - Risoluzione del rapporto.
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560050-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, licenziato e successivamente reintegrato con provvedimento d'urgenza, non riprenda il lavoro nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso rivoltogli dal datore di lavoro (ovvero nel diverso termine indicato nel suddetto provvedimento), il rapporto deve ritenersi risolto, con preclusione dell'esercizio di opzione per l'indennità sostitutiva, dovendo la disposizione dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, stabilita per le sentenze che dispongono la reintegrazione, intendersi analogicamente estesa anche ai provvedimenti cautelari di eguale contenuto, non rilevando in senso contrario, la circostanza che ad essi non sia seguito il giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)