Sez. 5, Sentenza n. 14020 del 15/06/2007 (Rv. 599300 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazioni integrative ex lege n. 413 del 1991 - Errore nella compilazione dei moduli - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La circostanza che la dichiarazione integrativa, alla cui presentazione la legge 30 dicembre 1991 n. 413 subordina la definizione delle controversie tra il contribuente e l'erario, sia espressamente definita "irretrattabile" non impedisce all'Amministrazione delle finanze di procedere all'interpretazione della stessa e di qualificare l'atto in base al suo effettivo contenuto, ove sia affetto da un errore manifesto e riconoscibile (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale aveva ritenuto corretto l'operato dell'erario che, dinanzi all'errore del contribuente nell'indicare un codice numerico identificativo dell'istanza presentata all'ufficio, aveva qualificato quest'ultima come dichiarazione integrativa semplice invece che come dichiarazione integrativa per definizione automatica, ex art. 38 della legge n. 413 del 1991).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 36, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)