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Sez. L, Sentenza n. 6414 del 03/12/1981 (Rv. 417224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDEROGABILITÀ - DEROGA O SOSTITUZIONE AD OPERA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI COLLETTIVE MENO FAVOREVOLI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDEROGABILITÀ - DEROGA O SOSTITUZIONE AD OPERA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI COLLETTIVE MENO FAVOREVOLI - AMMISSIBILITÀ.*

I contratti di lavoro aziendali, alla cui stipulazione è legittimata ogni organizzazione sindacale operante nell'azienda, purché non simulata (art. 17 della legge n. 300 del 1970), e quindi anche le commissioni interne, hanno la natura e l'efficacia di contratti collettivi; pertanto le loro clausole ben possono essere derogate o sostituite da clausole meno favorevoli per i lavoratori, contenute in contratti collettivi successivi, sia aziendali che di categoria, essendo inapplicabile la disposizione dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ., che concerne esclusivamente la relazione tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro subordinato, ed essendo una norma speciale, collegata alla disciplina transitoria all'uopo introdotta, la disposizione dell'art. 7, primo comma, della legge 14 luglio 1959 n. 741, che prevede il mantenimento delle condizioni più favorevoli ai lavoratori anche se di carattere aziendale. 7(Conf 233/78, mass n 389517).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)