Sez. L, Sentenza n. 233 del 18/01/1978 (Rv. 389517 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA ED EFFICACIA - DEROGA O SOSTITUZIONE DELLE CLAUSOLE DI UN CONTRATTO DI LAVORO AZIENDALE CON CLAUSOLE MENO FAVOREVOLI PER I LAVORATORI DI UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTERIORE - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA ED EFFICACIA - DEROGA O SOSTITUZIONE DELLE CLAUSOLE DI UN CONTRATTO DI LAVORO AZIENDALE CON CLAUSOLE MENO FAVOREVOLI PER I LAVORATORI DI UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTERIORE - AMMISSIBILITA.*
I contratti di lavoro aziendali - alla cui stipulazione e legittimata ogni organizzazione sindacale operante nell'azienda, purche non simulata (art 17 della legge n 300 del 1970), e quindi anche le commissioni interne - hanno la natura e l'efficacia di contratti collettivi, pertanto le loro clausole ben possono essere derogate o sostituite da clausole meno favorevoli per i lavoratori, contenute in contratti collettivi successivi, sia aziendali che di categoria, essendo inapplicabile la disposizione dell'art 2077, secondo comma, cod civ, che concerne esclusivamente la relazione tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro subordinato, ed essendo una norma speciale, collegata alla disciplina transitoria all'uopo introdotta, la disposizione dell'art 7, primo comma, della legge 14 luglio 1959 n 741, che prevede il mantenimento delle condizioni piu favorevoli ai lavoratori anche se di carattere aziendale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2068 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 01/11/1956, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)