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Sez. 3, Sentenza n. 10711 del 28/01/2009 Cc. (dep. 11/03/2009) Rv. 243108 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Fanghi provenienti dallo sfruttamento di una cava - Esclusione dell'applicabilità della disciplina sui rifiuti - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2009-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243108-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo sfruttamento delle cave (art. 185, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che gli inerti, anche se provenienti da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all'ammasso, etc.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)