Sez. 3, Sentenza n. 42966 del 22/09/2005 Cc. (dep. 28/11/2005) Rv. 232343 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Attività estrattiva - Materiali sottratti alla disciplina di cui al decreto n. 22 del 1997 - Individuzione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, la esclusione dal campo di applicazione del decreto n. 22 del 1997 dei materiali risultanti dalla prospezione, dall'estrazione e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave, di cui all'art. 8 del citato decreto n. 22, è limitata ai prodotti derivati dalla attività estrattiva disciplinati dalle leggi speciali in materia di miniere, cave e torbiere, con la conseguenza che vanno sottratti dalla citata disciplina sui rifiuti soltanto i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave nella misura in cui restino entro il ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura. (In applicazione di tale principio la Corte ha ricompreso nella deroga i fanghi provenienti dalla prima pulitura connessa all'attività estrattiva)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)