Sez. L, Sentenza n. 229 del 21/01/1985 (Rv. 438458 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CRITERIO FONDAMENTALE E PRIORITARIO - RICORSO A CRITERI SUSSIDIARI - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 23 LUGLIO 1973 E DEL CCNL DEL 29 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE IN TEMA DI ASSEGNO PERCENTUALE E DI ASSEGNO "AD PERSONAM".*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CRITERIO FONDAMENTALE E PRIORITARIO - RICORSO A CRITERI SUSSIDIARI - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 23 LUGLIO 1973 E DEL CCNL DEL 29 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE IN TEMA DI ASSEGNO PERCENTUALE E DI ASSEGNO "AD PERSONAM".*
Anche in Sede di interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi, la norma dell'art. 1362 primo comma cod. civ., nella parte in cui prescrive di non limitarsi al senso letterale delle parole usate dalle parti, non intende svalutare tale elemento del negozio come parametro ermeneutico fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove la lettera della convenzione riveli con chiarezza ed univocità la comune volontà dei contraenti, senza che residuino dubbi su una sua divergenza rispetto allo spirito della convenzione medesima, resta precluso il ricorso a criteri interpretativi sussidiari. (nella specie, con riguardo all'assegno percentuale del 14%, contemplato per i dipendenti di aziende elettriche municipalizzate dall'accordo sindacale del 23 luglio 1973, i giudici del merito ne avevano rilevato il carattere autonomo e distinto, rispetto all'assegno "ad personam" previsto dall'art. 7 del C.C.n.L. del 29 maggio 1973, e ne avevano escluso la computabilità sia nelle mensilità aggiuntive, sia nel premio di produttività. La S.C. ha ritenuto incensurabile tale statuizione, in quanto fondata su una interpretazione dei patti contrattuali condotta nel rispetto del sopra enunciato principio ed adeguatamente motivata). (V 1800/81, mass n 412480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 7, Contr. Coll. 23/07/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)