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Sez. L, Sentenza n. 8083 del 03/11/1987 (Rv. 455742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - EFFETTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO NEL PERIODO DI TEMPO TRA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E L'AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AUTORIZZAZIONE DELL'INPS - EFFETTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO NEL PERIODO DI TEMPO TRA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E L'AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*

In tema di cassa integrazione guadagni, il provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'erogazione del beneficio determina - in presenza di una causa integrabile, che comprende anche le situazioni di mera difficoltà dell'imprenditore - la liberazione dell'Obbligo retributivo ed il sorgere del rapporto previdenziale diretto tra il lavoratore sospeso e l'INPS, con la conseguenza che, nel periodo di tempo tra la sospensione dell'attività lavorativa e l'autorizzazione, il datore di lavoro è liberato dall'Obbligo retributivo soltanto in presenza di una vera e propria impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione, secondo il regime di diritto comune (artt. 1463 e 1464 cod. civ.). il provvedimento suddetto però - che sostituisce al regime comune quello derogatorio della normativa sulla cassa integrazione - ha efficacia retroattiva fin dall'epoca della domanda e quindi copre ex tunc anche il periodo che va dalla sospensione del rapporto all'autorizzazione dell'intervento. (V 4250/85, mass n 441742).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)