Sez. 3, Sentenza n. 51087 del 26/09/2017 Cc. (dep. 09/11/2017) Rv. 272065 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente a mezzo PEC - Termine perentorio di dieci giorni per la decisione del Tribunale del riesame - Decorrenza - Individuazione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame di misure cautelari, la trasmissione degli atti al collegio da parte dell'autorità giudiziaria procedente mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), non è idonea a far decorrere il termine perentorio di dieci giorni, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. - espressamente richiamato, per le misure reali, dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la trasmissione degli atti in forma cartacea, pur se diretta al solo tribunale, è altresì finalizzata a consentire alla difesa di prendere tempestivamente visione degli stessi e di presentare memorie in cancelleria ex art. 127 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)