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Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003 (Rv. 566680 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Ripristino di una pensione di invalidità concessa prima del 1 luglio 1994 e successivamente revocata - Individuazione della normativa applicabile - Data del provvedimento amministrativo o giurisdizionale - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alla decorrenza del trattamento previdenziale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566680-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Ai fini del ripristino di una pensione di invalidità concessa prima della entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, e successivamente revocata, per stabilire se debba essere ripristinata la prestazione revocata ovvero debbano essere concesse le diverse prestazioni previste dalla citata legge n. 222 del 1984, è necessario fare riferimento non già all'epoca del provvedimento amministrativo o giurisdizionale che riconosce il diritto alla prestazione previdenziale, ma alla data di decorrenza delle prestazioni stesse, tenendo presente la data (posteriore o anteriore al 1 luglio 1984) di verificazione dell'evento biologico protetto, cui la legge ricollega il sorgere del diritto alle prestazioni assicurative. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, decidendo sulla domanda di ripristino di una pensione di invalidità, aveva riconosciuto il diritto dell'assicurata all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 23 maggio 1977, e decidendo nel merito, ha ripristinato dalla predetta data la pensione di invalidità, con interessi e rivalutazione da tale data al 31 dicembre 1991 e con la maggior somma tra interessi e rivalutazione da tale ultima data al soddisfo).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)