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Sez. L, Sentenza n. 5964 del 13/10/1983 (Rv. 430790 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI - DIRITTO AL MIGLIORE TRATTAMENTO ECONOMICO - CARATTERE AUTONOMO.*
Stato
decisa il 1983-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430790-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI - DIRITTO AL MIGLIORE TRATTAMENTO ECONOMICO - CARATTERE AUTONOMO.*

Al personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione - il cui rapporto di lavoro è disciplinato in modo autonomo, organico e completo dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e dal relativo regolamento allegato a, non derogati dagli artt. 37 e 40 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - non si applica l'art. 13 di tale legge, modificativo dell'art. 2103 cod. civ. (che attribuisce al prestatore d'opera, come effetto automatico dell'assegnazione a mansioni superiori, il diritto al corrispondente trattamento e, nel concorso di determinati requisiti, anche il diritto al passaggio nella superiore categoria o qualifica), bensì l'art. 18 del citato regolamento, con la conseguenza che, perché maturi il diritto alla promozione, è necessario che la destinazione a funzioni di grado superiore rappresenti adempimento di un ordine del direttore dell'azienda, espresso in Forma certa e documentata, e sussista altresì la vacanza del posto. Peraltro, in base ai principi di ordine generale e costituzionale (art. 36 cost.), non contrastati dal menzionato art. 18, detto personale, indipendentemente dal diritto alla qualifica superiore, può ben far valere, in caso di adibizione a mansioni superiori, la pretesa al correlativo miglior trattamento economico per il periodo di svolgimento di siffatte mansioni. (V 781/83, mass n 425526; (V 5595/82, mass n 423340; (Conf 780/83, mass n 425524).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)