Sez. L, Sentenza n. 3510 del 12/06/1984 (Rv. 435516 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Al rapporto di lavoro degli addetti al pubblico servizio di trasporti in concessione, soggetto alla disciplina del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, del relativo regolamento allegato a) e delle successive leggi di modificazione ed estensione - integranti nel loro complesso un corpus compiuto ed organico di norme - non è applicabile l'art. 2103 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede il diritto alla così detta promozione automatica del dipendente assegnato a mansioni superiori, essendo la materia disciplinata dalla speciale norma dell'art. 18 del menzionato regolamento, che prevede per gli addetti al settore un particolare sistema di promozioni ed avanzamenti, prevalente sulla disciplina comune ed ancora in vigore, pure dopo l'avvento della legge n. 300 del 1970, come si desume anche dalla circostanza che la successiva legge n. 889 del 1971 (che detta disposizione in materia di previdenza per i menzionati addetti), presuppone la disciplina del citato art. 18 come parte integrante dell'ordinamento positivo. (V 780/83, mass n 425524; (V 5964/83, mass n 430790; (V 7321/83, mass n 431922; (V 4863/82, mass n 422864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)