Sez. 3, Sentenza n. 8107 del 06/04/2006 (Rv. 588586 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversia non eccedente euro millecento - Obblighi relativi da osservare in motivazione - Violazione di norme comunitarie - Conseguenze - Fattispecie in tema di determinazione dell'i.v.a. applicabile in materia di fornitura di gas metano per usi domestici.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Il giudice di pace, nelle controversie da decidere secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., ha l'obbligo di osservare - oltre che le norme processuali, i principi informatori della materia (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 206 del 2004) e le norme costituzionali - anche le norme comunitarie quando siano di rango superiore a quelle ordinarie, con la conseguenza che, in caso di violazione di dette norme comunitarie, la sentenza impugnata deve essere cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata del giudice di pace che, in base al principio equitativo secondo cui ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento per la fornitura del gas metano occorreva fare riferimento esclusivamente alle modalità di concreta fruizione del servizio, era incorsa nella violazione delle norme comunitarie di cui alla direttiva 92/77/CEE, modificativa della precedente direttiva 77/388/CEE e, quindi, decidendo nel merito sul ricorso, ha dichiarato infondata la domanda di restituzione dell'indebito proposta dall'intimata, avendo correttamente la società ricorrente applicato l'aliquota normale anziché quella agevolata, reclamata dalla prima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 121 bis, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 77, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 36 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)