Sez. 3, Sentenza n. 18508 del 25/08/2006 (Rv. 592092 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversia non eccedente euro millecento - Obblighi da osservare in motivazione - Motivazione apparente - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Nelle controversie di valore non eccedente gli euro 1.100, il giudice di pace deve decidere facendo uso della cosiddetta equità formativa e non è tenuto, quindi, ad individuare la norma sostanziale applicabile alla fattispecie in esame, pur essendo comunque obbligato all'osservanza delle norme processuali, delle norme costituzionali, di quelle comunitarie di rango superiore a quelle di ordinarie, nonché dei principi informatori della materia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento per la fornitura di gas metano da uso domestico, ritenendo la motivazione della sentenza meramente apparente, in quanto riferita ad una clausola compromissoria, contenuta nel contratto di somministrazione, definita vessatoria ex art. 1469 bis cod. civ. senza riportarne il contenuto, né per esteso né sinteticamente, nella sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)