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Sez. 3, Sentenza n. 15246 del 06/07/2007 (Rv. 598332 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Somministrazione di gas metano per uso domestico - Applicabilità aliquota agevolata del 10 per cento - Criteri di applicazione - Modalità concreta di fruizione del servizio - Esclusione - Tipologia di utenza e di impianto - Riferimento - Necessità.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598332-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE

In tema di aliquote i.v.a. applicabili al corrispettivo di forniture di gas metano per uso promiscuo e stagionale, contrasta con i principi informatori della materia e con norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, alla cui osservanza il giudice di pace è tenuto anche nel pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., la sentenza con cui sia stata accolta la domanda di restituzione delle maggiori somme indebitamente pagate a tale titolo, in virtù dell'affermazione che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento, occorre far riferimento esclusivamente alle modalità di concreta fruizione del servizio (nella specie per usi domestici diversi da quello di riscaldamento e con riguardo ad un periodo di tempo per il quale è vietata l'accensione dello stesso); nella materia in questione, il regime tariffario e d'imposta è legato al tipo di utenza e d'impianto, unico e permanente, non stagionale, avendo lo Stato italiano - nel dare attuazione alla direttiva CEE n. 92/77/CE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che ha completato il sistema comune dell'i.v.a modificando la direttiva n. 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977 - applicato, con l'art. 36, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1997, n. 427, una riduzione di aliquota per i soli contratti assoggettati alla Tariffa T1 di cui al numero 127 bis della Tabella A, parte terza, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (relativa alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda), per cui l'applicazione di tale riduzione in via di pronuncia equitativa anche ai contratti soggetti alla Tariffa T2 si traduce nella creazione e applicazione di un principio in contrasto con la normativa comunitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 36 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 127 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 19/10/1992 num. 77, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)