Sez. 3, Sentenza n. 21109 del 31/10/2005 (Rv. 586042 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Fornitura di gas per uso domestico - Agevolazioni I.V.A. per determinati tipi di fornitura - Domanda di ripetizione parziale di somme pagate a titolo di I.V.A. - Giudizio avanti al giudice di pace - Accoglimento della domanda con applicazione di aliquota agevolata prevista per fornitura di tipo diverso - Contrarietà al diritto comunitario di cui alla direttiva 92/77/CEE - Per inosservanza dell'obbligo di informazione alla Commissione CE - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Poiché lo Stato italiano, nell'attuare la direttiva 92/77/CEE del 19 ottobre 1992 in tema di riavvicinamento delle aliquote dell'I.V.A., con l'art. 36, comma terzo, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in l. 29 ottobre 1993, n. 427 - nell'esercizio della facoltà, concessa agli stati membri, di prevedere un'aliquota ridotta per le forniture di gas naturale, condizionatamente all'insussistenza di rischi distorsivi della concorrenza - ha previsto (aggiungendo il n. 127-bis nella tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633 del 1972) un'aliquota agevolata del 10 per cento per la somministrazione di gas metano, usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda, di cui alla tariffa T1 (stabilita dal provvedimento C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986) ed ha provveduto a dare comunicazione di tale agevolazione alla Commissione CE, come imposto dalla detta direttiva, viola una norma di diritto comunitario la sentenza pronunciata secondo equità con cui il giudice di pace ritenga di far luogo all'applicazione dell'agevolazione alla somministrazione sulla base della tariffa T2 (prevista sempre dall'indicato provvedimento del C.I.P.), giacché l'onere di informazione rispetto a tale tariffa non risulta adempiuto e, conseguentemente, la statuizione equitativa della sentenza contrasterebbe con la norma comunitaria che lo impone (sulla scorta di tali principi la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di pace ed ha deciso nel merito rigettando la domanda proposta dall'utente nei confronti dell'Italgas s.p.a. per la ripetizione della parte dell'importo pagato per la fornitura in eccesso rispetto all'aliquota privilegiata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 77, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)