Sez. 2, Sentenza n. 4677 del 17/07/1980 (Rv. 408488 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - OPERE CONSISTENTI NELLA SEMPLICE DESTINAZIONE DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA AD UN DETERMINATO USO - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - OPERE CONSISTENTI NELLA SEMPLICE DESTINAZIONE DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA AD UN DETERMINATO USO - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
In Mancanza di norme limitative della destinazione e dell'uso delle porzioni immobiliari di proprieta esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato da tutti i condomini, la norma dell'art 1122 cod civ vieta soltanto di compiere, nel piano o nella porzione di piano di proprieta esclusiva, opere che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio e non gia opere che consistano nella semplice destinazione della proprieta esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro. (Conf 970/75, mass n 374373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)