Sez. 3, Sentenza n. 357 del 13/01/1993 (Rv. 480259 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi | Danno biologico - Liquidazione equitativa - Parametri di riferimento - Criterio ex art. 4, terzo comma, D.L. n. 857 del 1976 - Inammissibilità.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi
Nella liquidazione equitativa del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 - convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 -, che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)