Sez. 6, Sentenza n. 1414 del 11/04/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201837 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del Pubblico Ministero | Fondata su elementi indiziari derivanti da intercettazioni telefoniche - Dovere di allegare i decreti di autorizzazione - Necessità - Esclusione - Dovere di allegare i detti decreti nel procedimento in esame - Esclusione - "Ratio" - Indicazione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del Pubblico Ministero
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare, nessuna norma impone il deposito, ad opera del Pubblico Ministero, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni: infatti, gli elementi che il Pubblico Ministero deve presentare a norma dell'art. 291 cod. proc. pen. sono esclusivamente quelli di natura sostanziale. Nè i decreti in questione devono essere acquisiti per il giudizio di riesame, posto che in tale sede il Pubblico Ministero deve trasmettere unicamente gli atti esibiti al momento della richiesta di applicazione della misura. La mancata previsione del dovere di disporre il detto deposito trova congrua ragione e giustificazione nella circostanza che la richiesta di una misura cautelare ben può avvenire prima della conclusione delle operazioni di intercettazione e, pertanto, prima ancora che sorga, "ex" art. 268, quarto comma, cod. proc. pen., l'obbligo di depositare in cancelleria le trascrizioni e i relativi decreti di autorizzazione, obbligo che, neppure in questo momento è sanzionato a pena di nullità. Nè può sostenersi che la mancata allegazione dei decreti comporti per la difesa l'impossibilità di effettuare la necessaria verifica sulla legittimità delle intercettazioni. Infatti, ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni nella fase delle indagini preliminari, le uniche eccezioni rilevanti sono le ipotesi di acquisizione senza autorizzazione fuori dei casi previsti dalla legge, che rendono di per sè illegittime le intercettazioni come mezzo d'indagine; ogni altra eccezione circa la regolarità formale dei provvedimenti e la conseguente inutilizzazione delle intercettazioni può rilevare solo in tema di prova, ai fini del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)