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Sez. 2, Sentenza n. 4879 del 03/10/2000 Cc. (dep. 14/12/2000) Rv. 217596 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Obbligo di trasmissione degli atti - Distinzione tra atti rilevanti - Esclusione - Temperamento del rigore normativo - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217596-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di riesame, al Tribunale vanno trasmessi tutti gli atti presentati al Giudice ex art. 291 cod. proc. pen. atteso che la disposizione di cui ai commi cinque e nove dell'art. 309 cod. proc. pen. non opera alcuna distinzione tra atti rilevanti o meno. (Nella fattispecie la Corte, affermando il principio con riferimento alla mancata trasmissione di un'informativa dei Carabinieri che era stata posta alla base della applicazione della misura cautelare, ha tuttavia precisato che la rigidità della norma processuale deve trovare temperamento nel senso che la conseguenza della perdita di efficacia della misura ai sensi del comma nono art. 309 non può essere ricollegata all'omessa o tardiva trasmissione di un atto che, ai fini della decisione del Tribunale, sia manifestamente irrilevante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)