Sez. 3, Sentenza n. 376 del 25/01/2000 Cc. (dep. 05/06/2000) Rv. 216967 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione al Tribunale del riesame della integralità degli atti presentati al giudice con la richiesta della misura - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura - Automaticità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In materia di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., la quale prescrive che in seguito alla presentazione dell'istanza di riesame siano trasmessi al tribunale competente, a pena di inefficacia della misura cautelare applicata, gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., non va intesa formalisticamente, nel senso che la mancata trasmissione al tribunale di uno qualsiasi degli atti presentati dal p.m. al g.i.p. in occasione della richiesta della misura determini automaticamente l'inefficacia di quest'ultima, dovendosi escludere tale effetto quando siano stati trasmessi al giudice del riesame gli atti posti a base del provvedimento impugnato, ovvero il contenuto di essi sia integralmente ricostruibile sulla base degli atti trasmessi. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto che non comporti l'inefficacia della misura la mancata trasmissione del decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali, ove risulti trasmesso il successivo decreto che, estendendo l'autorizzazione, riporti integralmente la motivazione del precedente decreto autorizzativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)