Sez. L, Sentenza n. 7100 del 25/11/1983 (Rv. 431720 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - PRESUPPOSTI - CARATTERE IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO - STATO ESTERO MEMBRO DELLA N.A.T.O. - GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI ORGANIZZATI IN FAVORE DELLE PROPRIE FORZE ARMATE DISLOCATE IN ITALIA - CARATTERE IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - PRESUPPOSTI - CARATTERE IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO - STATO ESTERO MEMBRO DELLA N.A.T.O. - GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI ORGANIZZATI IN FAVORE DELLE PROPRIE FORZE ARMATE DISLOCATE IN ITALIA - CARATTERE IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITÀ.*
L'emanazione dell'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato presuppone - atteso il collegamento tra gli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - il motivato accertamento del carattere imprenditoriale dell'attività in cui il lavoratore era impiegato. La sussistenza di tale requisito è configurabile anche nel caso in cui il datore di lavoro sia uno stato estero, membro della n.A.T.O., ove gestisca con criteri imprenditoriali (non incompatibili con il perseguimento in via mediata di un interesse pubblico) i servizi ausiliari organizzati in favore delle proprie forze armate dislocate in Italia. (V 5359/82, mass n 423148; (V 4865/82, mass n 422869; (V 1896/82, mass n 419836).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)