Sez. L, Sentenza n. 4865 del 09/09/1982 (Rv. 422869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DELL'INPS - ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - REGIME COSIDDETTO DI "STABILITÀ OBBLIGATORIA" EX ARTT. 8, 11 LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DELL'INPS - ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - REGIME COSIDDETTO DI "STABILITÀ OBBLIGATORIA" EX ARTT. 8, 11 LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*
In difetto dei requisiti richiesti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (così detto regime di stabilità reale), tale disciplina non si applica nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori (nella specie, l'i.N.P.S.). questi, ove occupino più di trentacinque dipendenti, indipendentemente dalla loro dislocazione ed anche se la struttura organizzativa non corrisponde a quella indicata dall'art. 35 della suddetta legge per le imprese industriali o commerciali, sono soggetti alla disposizione dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 ed al relativo regime di stabilità così detta solo obbligatoria, secondo la previsione dell'art. 11 di tale ultima legge. (V 5288/81, mass n 416042).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)