Sez. 3, Sentenza n. 19209 del 16/03/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 270226 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti metallici - Raccolta e trasporto in forma ambulante senza autorizzazione - Condotte antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 221 del 2015 - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Deroga di cui all'art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Condizioni - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori all'introduzione dell'art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, operando, per quelle successive, l'espressa esclusione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 266, comma quinto, D.Lgs. cit., ai fini dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. (Fattispecie relativa a raccolta e trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l'operatività della deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi posseduta da uno degli imputati, giacché tali rifiuti, assoggettati a speciali discipline ed in parte pericolosi, mai avrebbero potuto costituire oggetto di commercio ambulante).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 188 com. 1 n. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 266 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)