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Sez. 3, Sentenza n. 29992 del 24/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260266 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260266-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di rifiuti, la fattispecie di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, la quale sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs., è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell'art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 266, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)