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Sez. 3, Sentenza n. 34917 del 09/07/2015 Cc. (dep. 17/08/2015) Rv. 264822 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Deroga - Condizioni - Rifiuti autonomamente disciplinati - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264822-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione non autorizzata dei rifiuti, il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma quinto, del predetto D.Lgs., per la cui operatività occorre non solo che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della deroga in relazione ad elettrodomestici in disuso, parti meccaniche di autovetture, pile ed accumulatori, trattandosi di rifiuti specificamente regolamentati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 266, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 152 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)